Il 3 settembre 2024 entra in vigore la disposizione di richiesta e pubblicazione del CIN nazionale su tutti gli immobili gestiti per affitti brevi e locazioni turistiche.
In questa giornata è stato infatti pubblicato l’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale, anche se tutte le disposizioni relative alla normativa saranno applicabili solo dopo 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso stesso.
In questo modo si dà tempo ai locatori di adeguarsi alla normativa senza incorrere in sanzioni.
CHI DEVE RICHIEDERE IL CIN?
Il CIN è obbligatorio per:
- contratti di locazione per finalità turistiche;
- locazioni brevi, sia a carattere imprenditoriale che non imprenditoriale;
- strutture turistico-ricettive sia alberghiere che extralberghiere.
COME RICHIEDERE IL CIN?
Il CIN va richiesto attraverso apposita piattaforma online del Ministero del Turismo a cui si accede con il proprio CIE o SPID.
Una volta effettuato l’accesso sarà possibile visualizzare tutti gli esercizi associati al proprio codice fiscale, integrare eventuali dati e ottenere il CIN in modo semplificato.
QUAL È LA PROCEDURA?
- Presentare la domanda: attraverso la piattaforma online BDSR al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
- Verifica dei documenti: il Ministero del Turismo verifica tutti i documenti richiesti, tra cui l’attestazione dei dati catastali e l’autodichiarazione di soddisfacimento dei requisiti di sicurezza. In particolare questi devono includere dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibile e monossido di carbonio e presenza di estintori portatili (conformi alla normativa) in aree accessibili e visibili, installati in proporzione uno ogni 200 m2 di pavimento, con un minimo di estintore per piano.
- Rilascio del CIN: se la verifica è positiva, viene assegnato e rilasciato il CIN attraverso una procedura automatizzata.
CI SONO DEGLI OBBLIGHI?
Ricordiamo che il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui si trova l’appartamento o la struttura ricettiva e deve essere indicato in ogni annuncio promozionale sia online che offline. L’obbligo riguarda i proprietari o i gestori delle strutture, gli intermediari e i portali web.
QUALI SONO LE SANZIONI?
Le multe variano in base al tipo di violazione e raddoppiano in caso di reiterazione:
- soggetti privi di CIN: sanzione da 800 a 8 mila euro;
- mancata esposizione del CIN: sanzione da 500 a 5 mila euro;
- mancanza di requisiti di sicurezza: sanziona da 600 a 6 mila euro;
- soggetti che affittano più di 4 immobili senza aver presentato la SCIA: sanzione da 2 mila a 10 mila euro.
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettueranno i controlli.
Il link della piattaforma BDSR del Ministero del Turismo: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
Il manuale d’uso per la richiesta del CIN: https://www.forniturealberghiereonline.it/images/pdf/BDSR-manuale-per-strutture-ricettive.pdf