Il Consiglio di Stato ha confermato la Circolare del Ministero dell’Interno sul self check-in: titolari e gestori devono identificare gli ospiti di persona al momento dell’arrivo.

Con la sentenza n. 09101 del 21 novembre 2025, il Consiglio di Stato ha ribaltato la precedente sentenza del TAR del Lazio n. 10210/2025, che aveva temporaneamente annullato la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 38138 del 18 novembre 2024 sul self check-in negli affitti brevi e nei B&B.

La pronuncia del Consiglio di Stato ristabilisce quindi l’obbligo di identificare gli ospiti di persona, confermando la validità delle disposizioni ministeriali che mirano a garantire sicurezza, tracciabilità e corretto svolgimento delle registrazioni degli ospiti.

Cosa prevede la Circolare del Ministero dell’Interno sul self check-in

Secondo quanto afferma la Circolare:

  • Il titolare della struttura ricettiva o il personale incaricato deve verificare di persona l’identità di ogni ospite al momento dell’arrivo, ma è consentito anche l’uso di videochiamate e QR code;

  • L’uso di sistemi automatici o applicazioni per il self check-in non è consentito;

  • La verifica visiva deve essere accompagnata dal controllo dei documenti di identità, per garantire la correttezza dei dati registrati;

  • Le violazioni possono comportare sanzioni amministrative.

 

Queste regole si applicano a tutte le strutture che offrono affitti brevi e B&B, comprese quelle gestite tramite piattaforme online.

 

Perché il Consiglio di Stato ha confermato l’identificazione de visu

La decisione del Consiglio di Stato nasce dalla necessità di bilanciare innovazione tecnologica e sicurezza pubblica. Sebbene il self check-in sia una soluzione pratica e comoda per i gestori e gli ospiti, l’identificazione visiva rimane uno strumento essenziale per:

  • Prevenire frodi e abusi;

  • Garantire la tracciabilità degli ospiti per finalità di sicurezza;

  • Assicurare che le informazioni registrate corrispondano alla realtà, in conformità con la normativa vigente.

 

Videochiamate e strumenti tecnologici: cosa è consentito

La Circolare del Ministero dell’Interno e la sentenza del Consiglio di Stato precisano che, sebbene il check-in automatico non sia più consentito, è possibile utilizzare strumenti tecnologici a supporto della verifica (sono attesi ulteriori chiarimenti a riguardo), come:

  • Videochiamate per verificare l’identità dell’ospite, sempre in combinazione con la presenza fisica dei documenti;

  • Sistemi di scansione e verifica dei documenti digitali, che aiutano a registrare correttamente le informazioni, senza però sostituire la verifica visiva;

  • App e piattaforme digitali integrate nel processo di check-in, purché la responsabilità finale della verifica resti al titolare o al personale della struttura.

 

In pratica, la tecnologia può agevolare il processo, ma non può sostituire il controllo de visu. Questo significa che anche se si utilizza una videochiamata o uno strumento digitale, il gestore deve essere certo che l’ospite sia effettivamente chi dichiara di essere.

 

Cosa cambia per chi gestisce B&B e affitti brevi

Gestire un affitto breve o un B&B comporta ora alcune modifiche operative importanti:

  1. Addio al self check-in automatico: ogni ospite deve essere registrato di persona;

  2. Formazione del personale: chi effettua il check-in deve conoscere le procedure di verifica;

  3. Aggiornamento dei sistemi di gestione: le piattaforme digitali devono supportare la verifica manuale dei dati;

  4. Attenzione alle sanzioni: il mancato rispetto delle regole può comportare multe e responsabilità amministrative.

Per consultare la sentenza completa, puoi accedere al documento ufficiale qui.

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