Codice tributo per il versamento della “Tassa Airbnb”

 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato in questi giorni l’apposito codice tributo “1919”, istituito con la risoluzione 88/E, da inserire nel modello F24 per il versamento della “Tassa Airbnb” o “tassa sugli affitti brevi”.

 

La legge, entrata in vigore il 1° Giugno 2017, necessitava ancora del codice tributo necessario per adempiere al pagamento della cedolare secca pari al 21% da parte di agenzie e portali di intermediazioni immobiliari per le locazioni brevi, cioè di durata non superiore a 30 giorni.

Secondo la legge, il versamento delle ritenute relative ai contratti di locazione breve deve avvenire entro il 16 del mese successivo: ciò significa che per i contratti stipulati in giugno, il versamento è da fare entro il 16 luglio.

 

 

Come si diceva, il codice tributo da usare per il versamento della ritenuta è il “1919” (“Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”) da indicare nella sezione “Erario” del modulo F24, nella colonna “importi a debito versati” e inserendo negli appositi campi il mese e l’anno di riferimento.

 

Se si versa più del dovuto, è possibile recuperare in compensazione l’eccedenza dai successivi pagamenti relativi allo stesso anno tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “1628”. Se si desidera recuperare le eventuali eccedenze dai pagamenti di competenza dell’anno successivo, il codice tributo da utilizzare è “6782”.

Inoltre, gli intermediari dei contratti di locazione breve dovranno fornire agli interessati anche la certificazione unica annuale con gli importi pagati, secondo le modalità indicate nell’articolo 4 del Dpr n. 322/98.

Tassa Airbnb o tassa affitti brevi

Dal 1° Giugno 2017 è entrata in vigore la cosiddetta “tassa Airbnb” e anche ImmobiNet è in attesa di informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per poter aiutare i propri clienti.
La “tassa Airbnb” o più genericamente “tassa sugli affitti brevi” coinvolge il mondo del turismo, in particolare i proprietari e gli intermediari che operano in questo settore.

La legge in vigore dal 1° giugno in base al DL 50/2017, che risulta ancora controversa su alcuni punti, stabilisce infatti che gli intermediari, compresi i portali di prenotazione online, operino la trattenuta del 21% sugli affitti brevi, cioè quelli inferiori ai 31 giorni.
In questo modo i portali online come Airbnb e Booking.com e gli intermediari come le agenzie immobiliari trattengono direttamente la tassa, diventando dei nuovi sostituti d’imposta.

Infatti, una volta che il locatario ha pagato, il denaro può rimanere presso l’intermediario (agenzia, Airbnb, Booking.com, ecc.) per un certo tempo prima che venga consegnato al proprietario della casa affittata.
Nel momento del versamento del denaro al proprietario di casa, l’intermediario tratterà e verserà all’erario la ritenuta del 21%.
Il versamento della ritenuta potrà essere fatto a titolo d’imposta se il proprietario avrà scelto la cedolare secca, oppure a titolo d’acconto se avrà scelto l’Irpef. Inoltre gli intermediari dovranno inviare ai proprietari la Certificazione unica annuale con gli importi pagati a titolo di imposta o di acconto.

Per il momento però l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato un provvedimentoper definire le modalità con cui gli intermediari devono comunicare all’Agenzia stessa le ritenute, quindi fino a quel momento non è possibile fare i versamenti. L’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per emanare tale provvedimento.

A questo proposito, ImmobiNet rimane in attesa delle indicazioni dell’Agenzia della Entrate per poter aiutare le agenzie turistiche anche in questo caso.